Regolamento - Scuola teologia per laici Brescia

SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI
BRESCIA
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Via Bollani 20 - 25123 Brescia (BS)
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Regolamento

Chi siamo
REGOLAMENTO

DEFINIZIONE
Art. 1
• La "Scuola di Teologia per Laici" è un percorso di formazione che mira all’approfondimento critico della fede del popolo di Dio, in particolare del laicato.
• Si propone di fornire gli strumenti per vivere in modo consapevole la fede e compiere con competenza le diverse mansioni legate all’annuncio, alla liturgia e alla carità all’interno della comunità ecclesiale. Si propone altresì di stimolare la riflessione e la ricerca di Dio da parte di chi si interroga sulle questioni di senso e di fede.
• La Scuola è gestita dal Seminario Diocesano “Maria Immacolata” di Brescia, che provvede alle necessità della stessa tramite un Fondo specifico a ciò destinato.

ORGANI
Art. 2
Gli organi della Scuola sono il Rettore del Seminario, il Direttore e la Segreteria.
• Il Rettore del Seminario Diocesano è il responsabile primo dell’andamento della Scuola. Egli presenta al Vescovo il nome del Direttore della Scuola (cf. cann. 158-163) per la nomina.
• Il Direttore è nominato dal Vescovo diocesano su presentazione del Rettore del Seminario. Egli si occupa della direzione della Scuola, d’accordo con il Rettore ne progetta le iniziative, incarica annualmente e coordina i rapporti con i docenti, è garante delle relazioni tra docenti e alunni, provvede al corretto svolgimento degli esami e delle lezioni, cui può liberamente assistere. La nomina del Direttore ha durata quinquennale e può essere rinnovata.
• La Segreteria si occupa delle pratiche relative alle iscrizioni e all’amministrazione della Scuola stessa (raccolta delle iscrizioni, orari dei corsi, sessioni d’esame, registrazione esami, archivio degli elaborati, rilascio attestati). Essa opera secondo le indicazioni del Direttore e in stretta collaborazione con l’Amministrazione del Seminario.

STRUTTURA
Art. 3
• La Scuola si articola in un "Corso introduttivo fondamentale", che si ripete annualmente per i nuovi iscritti e in un "Triennio" ciclico (A.B.C.) di approfondimento.
• La Scuola può inoltre organizzare e promuovere corsi di approfondimento, seminari di studio e iniziative culturali in linea con la propria finalità.

ALUNNI
Art. 4
La Scuola prevede tre modalità di partecipazione: come alunni ordinari, uditori e straordinari.
• Si definisce alunno ordinario lo studente iscritto alla Scuola che sostiene gli esami richiesti in vista del conseguimento del diploma;
• si definisce alunno uditore lo studente iscritto che segue le lezioni senza sostenere esami;
• si definisce alunno straordinario lo studente che si iscrive a un corso (o più corsi, massimo 2 per ogni anno, salvo deroghe del Direttore) della Scuola, ne frequenta le lezioni ed eventualmente sostiene l’esame relativo.
Ogni anno il Direttore e il Rettore del Seminario stabiliscono le relative quote di iscrizione.

Art. 5 – Alunni ordinari
• Alla fine di ogni anno l’alunno ordinario sosterrà quattro esami (mediante prove orali o scritte) per almeno quattro corsi: due lasciati alla libera scelta e due indicati come obbligatori dal Direttore.
• Al termine del quadriennio, dopo aver sostenuto gli esami richiesti, l’alunno ordinario, per conseguire il diploma, dovrà presentare un’esercitazione scritta di almeno 40000 battute (spazi esclusi), scelta e concordata con un insegnante della Scuola (tutor).
• L’alunno ordinario, terminati quattro anni di corso, può continuare a sostenere gli esami necessari negli anni successivi iscrivendosi come fuori corso, fino al conseguimento del diploma.
• L’esercitazione scritta sarà valutata dall’insegnante tutor. Lo studente preparerà una breve presentazione scritta della propria esercitazione di non oltre 3000 caratteri (spazi esclusi) per il Direttore e per l’eventuale esposizione in assemblea per l’inaugurazione dell’anno scolastico o in altra occasione concordata.

Art. 6 – Alunni uditori
• Gli alunni uditori, non sostenendo gli esami, non potranno conseguire il diploma.
Potranno tuttavia richiedere alla Segreteria un attestato di frequenza alla Scuola.
La Segreteria si riserva, eventualmente, di verificare l’effettiva frequenza ai corsi.

Art. 7 – Alunni straordinari
• Gli alunni straordinari per poter frequentare singoli corsi dovranno provvedere a una specifica procedura di iscrizione, previo parere favorevole del docente del corso.
• Al termine del corso potranno sostenerne l’esame nelle date stabilite dal calendario generale.
• Su richiesta potranno ottenere un certificato di frequenza al corso, che documenterà anche l’avvenuto superamento dell’esame qualora sostenuto.
• Potranno diventare alunni ordinari chiedendo la convalida degli esami sostenuti e seguendo un percorso integrativo di corsi ed esami da concordare con il Direttore.

DOCENTI
Art. 8
• I docenti della Scuola sono scelti d’intesa tra il Rettore del Seminario e il Direttore.
• Vengono annualmente contattati e incaricati dell’insegnamento.
• Essi, pur nell’autonomia conveniente, si accordano con il Direttore circa il metodo e il programma del loro insegnamento.
• Dimostrano nel loro insegnamento rigore scientifico e adesione alle linee programmatiche della Scuola.

Brescia, 8 febbraio 2017
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